“Principio di precauzione”; questo in una frase l’obbligo che preme sulla testa di chi ci amministra, prima di procedere
a scelte, specialmente epocali, che possono anche solo potenzialmente avere una
conseguenza sulla salute dei cittadini.Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 ha di
recente modificato il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale.
All’art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della
Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all’art.174. Il principio
della Precauzione è una novità nel nostro ordinamento, estraneo alla tradizione
culturale giuridica del nostro paese e, pertanto, è poco conosciuto e raramente
applicato.Cita il
suddetto art.3-ter del Codice dell’Ambiente (il
D.Lgs.152/06):“ La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti
pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai
sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano
la politica della comunità in materia ambientale.”A sua volta,
l’art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che: La politica della Comunità in materia ambientale mira a un
elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e
dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio«chi inquina
paga».In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali
di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura
comunitaria di controllo.
Ed e’ su questo principio che per inciso, esclude in maniera
netta che detto “principio di precauzione” possa essere considerato solo come
criterio orientativo e di larga massima, come ritenuto fino al recente passato
da quota parte della giurisprudenza..
La base normativa del principio di precauzione è collocata
nell’art. 301, secondo comma, d.lgs. 152/2006, intitolato significativamente
“attuazione del principio di precauzione”, dopo aver chiarito al primo comma di
costituire diretta attuazione del diritto comunitario “..in applicazione del
principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, Trattato CE, in caso
di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente.
Detto questo appare controverso e preoccupante sentire il
nostro sindaco e l’intera giunta con lui schierata, che affida agli organi di
stampa posizioni ufficiali come quella attestante di non volersi mettere “di
traverso a priori” di fornte a tale opera. Incombe su di lui, sull’intera
giunta il prinipio di precauzione, appunto riconosciuto dalla legge suddetta in
recepimento della normativa europea. Cosa significa, in soldoni ? Significa che
il sindaco non puo’ prendere alcuna posizione di apertura (appunto…”a priori”)
verso un’opera per la quale non e’ stato effettuato nessuno studio scientifico
di merito. Questo non significa un “NO” a priori, ma non deve neppure
rappresentare un “SI” a priori, salvo la variante relativa al tracciato piu’ o
meno spostato di qualche centinaio di metri. Qui sta la questione e su queste
basi molti cittadini stanno procurando diffide ufficiali al primo cittadino
come loro diritto e richiamando una precisa legge dello stato Italiano che
potrebbe facilmente essere disattesa in virtù del consolidamento eventuale
degli atteggiamenti visti sinora dal sindaco.
Ma torniamo alla norma ed al suo enorme perso giuridico,
etico e politico .
Sotto un profilo generale occorre osservare come il
principio di precauzione possa considerarsi il riflesso più recente all’interno
dei principi dell’azione amministrativa ed in particolare come sviluppo specifico del più generale
principio di ragionevolezza.
Orbene prevedendo che il presupposto per l’applicazione della misura precauzionale non sia il rischio possibile ossia la mera possibilità di rischio, ma il rischio probabile ossia quello che può essere individuato a seguito di valutazione scientifica obiettiva, come l’applicazione del principio concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva.
Questo inciso, che si riferisce al rischio che può essere individuato a seguito di una valutazione scientifica obiettiva e che costituisce la parte più rilevante della norma, deriva dalle pronunce del giudice comunitario, dai contenuti della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione e dai contenuti dottrinali. Esso, quindi, facendo leva soprattutto sui due elementi del “rischio potenziale” trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunicazione.
Orbene prevedendo che il presupposto per l’applicazione della misura precauzionale non sia il rischio possibile ossia la mera possibilità di rischio, ma il rischio probabile ossia quello che può essere individuato a seguito di valutazione scientifica obiettiva, come l’applicazione del principio concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva.
Questo inciso, che si riferisce al rischio che può essere individuato a seguito di una valutazione scientifica obiettiva e che costituisce la parte più rilevante della norma, deriva dalle pronunce del giudice comunitario, dai contenuti della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione e dai contenuti dottrinali. Esso, quindi, facendo leva soprattutto sui due elementi del “rischio potenziale” trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunicazione.
Un contenuto tipicamente anglosassone e saturo di
pragmatismo, quel pragmatismo tanto decantato e che doveva essere via, verità e
luce dalla nostra amministrazione del
“fare” ma nei fatti risultato tanto impalpabile quanto controverso !
Pare che, finora, la posizione della giunta e
presumibilmente anche quella della minoranza apparentemente allineata, in
quanto non ci sono dati a sapere scostamenti dal profilo assunto dagli
amministratori, siano in netto contrasto con la legge sopra citata ed il
principio base in essa contenuto. Se questo sia frutto di leggerezza
amministrativa o meno e’ presto per dirlo, fatto sta che il prezzo da pagare
per scelte errate e’ pesante per la comunità e si protrarra’ per decenni, ma
anche la conseguenza penale, per la violazione di tale principio, da parte di chi
amministra non e’ irrilevante.
Ed e’ bene che si sappia e che tutti lo sappiano.







ENZO, S.Agostino
RispondiEliminaUn concetto alto alto, una legge importante ma dubito ch ei nostri amministratori ne siano a conoscenza, cosi anche la minoranza che ormai poi e' un ttuno sulla questione Cispadana. Siamo nelle mani dei comitati, se mai una speranza c'e' ancora, chissa'. Bella politica...
Caro Emanuele!
RispondiEliminapasso anche da te per RINGRAZIARTI di aver aderito all'idea bislacca ma sincera del Loving army.. e per dirti che dopo un anno di duro lavoro fatto nei ritagli e di notte, da oggi il bambino è finalmente in rete.. lo trovi qui: http://www.lovingarmy.org/
è ancora molto incompleto, ma di giorno in giorno lo stiamo riempiendo di contenuti -critiche e suggerimenti molto graditi da tutti!
un grande abbraccio ;-)