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03/04/11

"PRINCIPIO DI PRECAUZIONE" : OBBLIGO DEL SINDACO SULLA CISPADANA. DOV'E' ?

“Principio di precauzione”; questo in una frase l’obbligo che preme sulla testa di chi ci amministra, prima di procedere a scelte, specialmente epocali, che possono anche solo potenzialmente avere una conseguenza sulla salute dei cittadini.Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 ha di recente modificato il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale. All’art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all’art.174. Il principio della Precauzione è una novità nel nostro ordinamento, estraneo alla tradizione culturale giuridica del nostro paese e, pertanto, è poco conosciuto e raramente applicato.Cita il
suddetto art.3-ter del Codice dell’Ambiente (il D.Lgs.152/06):“ La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”A sua volta, l’art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che: La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio«chi inquina paga».In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
Ed e’ su questo principio che per inciso, esclude in maniera netta che detto “principio di precauzione” possa essere considerato solo come criterio orientativo e di larga massima, come ritenuto fino al recente passato da quota parte della giurisprudenza..
La base normativa del principio di precauzione è collocata nell’art. 301, secondo comma, d.lgs. 152/2006, intitolato significativamente “attuazione del principio di precauzione”, dopo aver chiarito al primo comma di costituire diretta attuazione del diritto comunitario “..in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente.
Detto questo appare controverso e preoccupante sentire il nostro sindaco e l’intera giunta con lui schierata, che affida agli organi di stampa posizioni ufficiali come quella attestante di non volersi mettere “di traverso a priori” di fornte a tale opera. Incombe su di lui, sull’intera giunta il prinipio di precauzione, appunto riconosciuto dalla legge suddetta in recepimento della normativa europea. Cosa significa, in soldoni ? Significa che il sindaco non puo’ prendere alcuna posizione di apertura (appunto…”a priori”) verso un’opera per la quale non e’ stato effettuato nessuno studio scientifico di merito. Questo non significa un “NO” a priori, ma non deve neppure rappresentare un “SI” a priori, salvo la variante relativa al tracciato piu’ o meno spostato di qualche centinaio di metri. Qui sta la questione e su queste basi molti cittadini stanno procurando diffide ufficiali al primo cittadino come loro diritto e richiamando una precisa legge dello stato Italiano che potrebbe facilmente essere disattesa in virtù del consolidamento eventuale degli atteggiamenti visti sinora dal sindaco.
Ma torniamo alla norma ed al suo enorme perso giuridico, etico e politico .
Sotto un profilo generale occorre osservare come il principio di precauzione possa considerarsi il riflesso più recente all’interno dei principi dell’azione amministrativa  ed in particolare come sviluppo specifico del più generale principio di ragionevolezza.
Orbene prevedendo che il presupposto per l’applicazione della misura precauzionale non sia il rischio possibile ossia la mera possibilità di rischio, ma il rischio probabile ossia quello che può essere individuato a seguito di valutazione scientifica obiettiva, come l’applicazione del principio concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva.
Questo inciso, che si riferisce al rischio che può essere individuato a seguito di una valutazione scientifica obiettiva e che costituisce la parte più rilevante della norma, deriva dalle pronunce del giudice comunitario, dai contenuti della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione e dai contenuti dottrinali. Esso, quindi, facendo leva soprattutto sui due elementi del “rischio potenziale” trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunicazione.
Un contenuto tipicamente anglosassone e saturo di pragmatismo, quel pragmatismo tanto decantato e che doveva essere via, verità e luce  dalla nostra amministrazione del “fare” ma nei fatti risultato tanto impalpabile quanto controverso !
Pare che, finora, la posizione della giunta e presumibilmente anche quella della minoranza apparentemente allineata, in quanto non ci sono dati a sapere scostamenti dal profilo assunto dagli amministratori, siano in netto contrasto con la legge sopra citata ed il principio base in essa contenuto. Se questo sia frutto di leggerezza amministrativa o meno e’ presto per dirlo, fatto sta che il prezzo da pagare per scelte errate e’ pesante per la comunità e si protrarra’ per decenni, ma anche la conseguenza penale, per la violazione di tale principio, da parte di chi amministra non e’ irrilevante.
Ed e’ bene che si sappia e che tutti lo sappiano.


2 * COMMENTI DEI LETTORI *:

  1. ENZO, S.Agostino

    Un concetto alto alto, una legge importante ma dubito ch ei nostri amministratori ne siano a conoscenza, cosi anche la minoranza che ormai poi e' un ttuno sulla questione Cispadana. Siamo nelle mani dei comitati, se mai una speranza c'e' ancora, chissa'. Bella politica...

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  2. Caro Emanuele!
    passo anche da te per RINGRAZIARTI di aver aderito all'idea bislacca ma sincera del Loving army.. e per dirti che dopo un anno di duro lavoro fatto nei ritagli e di notte, da oggi il bambino è finalmente in rete.. lo trovi qui: http://www.lovingarmy.org/
    è ancora molto incompleto, ma di giorno in giorno lo stiamo riempiendo di contenuti -critiche e suggerimenti molto graditi da tutti!
    un grande abbraccio ;-)

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