Andando a fondo, ascoltando i loro proclami, la fierezza rispettosa di chi e' convinto di aver fatto "qualcosa di utile" o "qualcosa che il sindaco non ha il coraggio di fare", si scopre che queste persone non hanno ben presente quali sono gli obblighi reali che
ha un sindaco in materia di tutela ambientale e di tutela dellla salute dei cittadini. C'e' chi pensa che il silenzio che sta avvolgendo l'andirivieni del nostro sindaco per "conoscere", per "informarsi" per "consultarsi" o per "farsi sentire al ministero" siano connessi all'effettiva impossibilità che ha un sindaco nel fermare o coordinare un'opera pubblica con un impatto quasi incalcolabile sul nostro territorio.D'accordo, il silenzio delal giunta preoccupa e conduce alle ipotesi più bizzarre od alle conclusioni più azzardate, specie dopo essere stati bombardati dai comunicati stampa leggeri ed eterei del portavoce del nostro sindaco.
Ma vediamo invece quali sono i doveri e le responsabilità di un sindaco ( e non solo...) secondo la legge e fuori dalle chiacchere domenicali. E alla fine, parlare di "referendum", induce dubbi strani...
Nella normativa giuridico-amministrativa italiana, concetti e situazioni inerenti alla tutela dell’ambiente e ai relativi obblighi per le pubbliche istituzioni sono stati introdotti solo in tempi relativamente recenti. Del resto, la nostra stessa Costituzione non contiene alcun riferimento esplicito all’ambiente e alla sua difesa, tanto che solo nella sentenza n. 614 del 30,12.1987 la Corte Costituzionale ha indicato negli art. 9 e 32 della Costituzione stessa i precetti di riferimento inerenti alla protezione dell’ambiente, in particolare laddove detti articoli dispongono l’impegno dello Stato e delle sue istituzioni rispettivamente nella promozione della cultura, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché nella tutela della salute dell’individuo e della collettività.
La normativa che ha fatto seguito a questo pronunciamento della Corte Costituzionale in materia di ambiente brilla non solo per intensità e volume crescente, ma anche per il suo sviluppo alquanto disordinato e talvolta contradditorio, anche se non manca fortunatamente di alcuni punti di riferimento precisi, il primo dei quali è costituito dal D. Lg.vo 18.8.2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Ai sensi di quest’ultimo decreto, in effetti, il sindaco (art. 54), quale ufficiale del Governo, è tenuto, fra l’altro, all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, nonché ad adottare “provvedimenti contingibili e urgenti” richiesti e motivati dalla necessità di prevenire ed eliminare pericoli gravi per l’incolumità dei cittadini. Il collegamento sequenziale ed estensivo delle situazioni configurate in questo articolo con la tutela dell’ambiente è assicurato comunque dalla definizione di “ambiente” espressa dalla Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. III, 28.10.1993, n. 9727) che così recita: “Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona, L’ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario"
Da questi riferimenti normativi dovrebbe essere inconfutabile il campo
di intervento del sindaco e le conseguenti sue responsabilità
in materie diverse, ma intimamente connesse fra di loro dal concetto
di ambiente: a puro titolo di esempio, le interazioni fra salubrità
ambientale, inquinamento dell’aria e delle acque superficiali
e profonde, emissioni anomale, salute dei singoli e della collettività
umana e animale, integrità delle coperture vegetali del territorio
e conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico costituiscono
un unicum che lo Stato, anche attraverso le competenze affidate proprio
agli amministratori locali, assume in pieno fra le proprie competenze
primarie.
L’intervento del sindaco nelle suddette materie si esprime di solito attraverso ordinanze contingibili e/o urgenti, quando trovano origine in eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, che non possono essere affrontati con strumenti giuridici ordinari, più spesso in circostanze configurate nelle disposizioni di cui all’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale) e all’ art. 54, comma 2, del D. L.vo 267/2000 (prevenzione di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini), all’art. 32 della L. 833/1978 (igiene e sanità pubblica veterinaria), all’art 13 del D. L.vo 22/87 (le cosiddette “emergenze-rifiuti”) e all’ art. 9 del D. L.vo 447/95 (inquinamento acustico).
Oltre che con ordinanze, il potere-dovere del sindaco in materia di tutela dell’ambiente si deve esprimere anche con attività di concessione o rifiuto di autorizzazioni e con l’adozione di regolamenti attuativi di normative statali o regionali.
Del resto, tutta la legislazione recente, soprattutto quella specialmente inerente a problematiche di tutela ambientale, fa riferimento ai doveri di intervento del sindaco e alle sanzioni previste in caso di inottemperanza degli obblighi in essa prescritti, soprattutto per quanto attiene alla bonifica e al ripristino ambientale di siti o aree inquinate (artt. 17 e 51 bis del D. L.vo 22/1997 e D. M. 471/1999).
Le suddette sanzioni, quando si riferiscano a pubblici amministratori, integrano quanto disposto in sede penale dall’art. 328 C.P. (rifiuto di atti d’ufficio, quasi sempre per la mancata attivazione di interventi in materia di tutela ambientale), dall’art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per inquinamento acustico), dall’art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose, in caso di inquinamento elettromagnetico e atmosferico), appunto per reati di cui possono essere fondatamente chiamati a rispondere proprio sindaci o assessori (Cass. Pen., sez. III, 13.1.1999, n. 915).
L’intervento del sindaco nelle suddette materie si esprime di solito attraverso ordinanze contingibili e/o urgenti, quando trovano origine in eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, che non possono essere affrontati con strumenti giuridici ordinari, più spesso in circostanze configurate nelle disposizioni di cui all’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale) e all’ art. 54, comma 2, del D. L.vo 267/2000 (prevenzione di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini), all’art. 32 della L. 833/1978 (igiene e sanità pubblica veterinaria), all’art 13 del D. L.vo 22/87 (le cosiddette “emergenze-rifiuti”) e all’ art. 9 del D. L.vo 447/95 (inquinamento acustico).
Oltre che con ordinanze, il potere-dovere del sindaco in materia di tutela dell’ambiente si deve esprimere anche con attività di concessione o rifiuto di autorizzazioni e con l’adozione di regolamenti attuativi di normative statali o regionali.
Del resto, tutta la legislazione recente, soprattutto quella specialmente inerente a problematiche di tutela ambientale, fa riferimento ai doveri di intervento del sindaco e alle sanzioni previste in caso di inottemperanza degli obblighi in essa prescritti, soprattutto per quanto attiene alla bonifica e al ripristino ambientale di siti o aree inquinate (artt. 17 e 51 bis del D. L.vo 22/1997 e D. M. 471/1999).
Le suddette sanzioni, quando si riferiscano a pubblici amministratori, integrano quanto disposto in sede penale dall’art. 328 C.P. (rifiuto di atti d’ufficio, quasi sempre per la mancata attivazione di interventi in materia di tutela ambientale), dall’art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per inquinamento acustico), dall’art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose, in caso di inquinamento elettromagnetico e atmosferico), appunto per reati di cui possono essere fondatamente chiamati a rispondere proprio sindaci o assessori (Cass. Pen., sez. III, 13.1.1999, n. 915).
In realtà, il sindaco condivide ampiamente le proprie responsabilità
in materia ambientale, soprattutto quelle omissive, con altre figure
amministrative e giuridiche riconosciute tali anche dal già
citato T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali. In particolare,
detta normativa sancisce la distinzione fra organi politici comunali
con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Consiglio
comunale, commissioni consiliari) e quelli con funzioni di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica (assessori con delega, direttori
generali, dirigenti).
Gli assessori, in particolare, operano in tutta evidenza a seguito di delega formale del sindaco, secondo la prassi dettata dai singoli statuti e regolamenti comunali e in piena consonanza con quanto riconosciuto a chiare lettere dalla stessa Suprema Corte, che ha ammesso “l’impossibilità per il sindaco di provvedere in via diretta e personale a tutti gli adempimenti, pubblici e privati, connessi alla sua carica”.
Gli assessori, in particolare, operano in tutta evidenza a seguito di delega formale del sindaco, secondo la prassi dettata dai singoli statuti e regolamenti comunali e in piena consonanza con quanto riconosciuto a chiare lettere dalla stessa Suprema Corte, che ha ammesso “l’impossibilità per il sindaco di provvedere in via diretta e personale a tutti gli adempimenti, pubblici e privati, connessi alla sua carica”.
Come si vede, ci sono tutti i profili affinche' i cittadini di S.Agostino e non solo, esigano dal loro sindaco ogni sforzo per garantire una tutela ambientale assoluta e non mediazioni sfumate o cerchiobottistiche dai profili difficilmente catalogabili. Lo stesso per gli assessori ed i componenti le commissioni. E suona strano parlare di referendum, ripeto, sa quasi di manovra che scarica su una cittadinanza, solo in parte bene informata, la responsabilità di una scelta o di una non scelta.
Occhi aperti, tutti quanti.







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